Il caso.
I figli trascorrono molto tempo con i nonni paterni: il padre può chiedere la riduzione dell’assegno di mantenimento?
Su questo si è pronunciata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30411 del 17 ottobre 2022 nella quale i giudici hanno avuto modo di ribadire che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall’art. 147 c.c. obbliga i coniugi a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell’assegno, oltre alle esigenze del figlio, le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Diversamente, invece, nulla ha a che vedere con tali criteri il tempo di permanenza dei figli stessi con i nonni.
Ne consegue che, a parere dei giudici, è legittima la previsione che, decidendo sulle spese di mantenimento del minore da parte del padre e dei nonni paterni, ritenga correttamente che i nonni stessi sono soggetti diversi dal genitore e che, se questi si fanno carico spontaneamente delle spese del minore quando questi si trova con loro presso la loro abitazione, non è possibile revocare o diminuire l’assegno di mantenimento a carico del padre, tenendo in considerazione il tempo che il figlio ha trascorso coi nonni.