Il principio della bigenitorialità prevede che i figli minori abbiano il diritto di mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori.
Le implicazioni concrete di questo fondamentale principio riguardano principalmente le situazioni patologiche del matrimonio – separazione e divorzio-, e tutte le altre ipotesi in cui la coppia di genitori ponga fine alla propria unione.
Proprio a tutela di questo principio l’ordinamento prevede la regola generale dell’affidamento condiviso, mentre rimane una eccezione l’affidamento esclusivo, da preferirsi solo qualora rappresenti la scelta migliore nell’interesse dei figli, quando cioè l’affido condiviso possa essere per loro motivo di pregiudizio per la condotta dell’altro genitore.
Affido condiviso e bigenitorialità però non si devono intendere come diritto dei figli di trascorrere esattamente lo stesso numero di ore con entrambi i genitori.
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione nel 2018 e dello stesso avviso è stato più di recente il Tribunale di Palmi.
Secondo i giudici, infatti, non deve essere effettuato un calcolo proporzionale e matematico per definire le condizioni di affido e l’esercizio del diritto di visita tra genitori e figli.
(Corte di Cassazione, 31902/2018; Tribunale di Palmi, 22/02/2021)