Emergenza Covid-19: rimborso di viaggi, pacchetti, gite scolastiche.

Con l’emergenza Covid-19 molti hanno dovuto annullare viaggi di lavoro o di svago già prenotati da tempo. Ecco che cosa dispone l’articolo 28 del decreto legge n. 9 del 2020 in materia di rimborso dei titoli di viaggio e dei pacchetti turistici:

  1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilita’ della  prestazione  dovuta  in relazione ai contratti di trasporto  aereo,  ferroviario,  marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati:

    a) dai soggetti nei confronti dei  quali  e’  stata  disposta  la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la  permanenza  domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorita’  sanitaria competente,  in  attuazione  dei  provvedimenti  adottati  ai   sensi dell’articolo 3  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo  periodo di quarantena o permanenza domiciliare;

    b) dai  soggetti  residenti,  domiciliati  o  destinatari  di  un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati  dal  Presidente  delConsiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge  23febbraio 2020, n. 6,  con  riguardo  ai  contratti  di  trasporto  daeseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

    c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i  quali e’  disposta  la  quarantena  con  sorveglianza  attiva   ovvero   la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza  attiva  da  parte dell’autorita’ sanitaria competente  ovvero  il  ricovero  presso  le strutture sanitarie,  con  riguardo  ai  contratti  di  trasporto  da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;

    d) dai soggetti che hanno  programmato  soggiorni  o  viaggi  con partenza  o  arrivo  nelle  aree  interessate   dal   contagio   comeindividuate dai decreti adottati dal  Presidente  del  Consiglio  deiministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periododi efficacia dei predetti decreti;

    e)  dai  soggetti  che  hanno  programmato  la  partecipazione  a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di  carattere  culturale,  ludico, sportivo e religioso, anche se svolti  in  luoghi  chiusi  aperti  al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorita’ competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi  dell’articolo  3  del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo  ai  contratti  di trasporto  da  eseguirsi  nel  periodo  di  efficacia  dei   predetti provvedimenti;

    f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio,  acquistati  in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove  sia  impedito  o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione  della  situazioneemergenziale epidemiologica da COVID-19.

  • Se si rientra in una delle ipotesi individuate dalla norma, cosa si deve fare?

  2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore il  ricorrere di una delle situazioni di cui  al  medesimo  comma  1  allegando  il titolo di  viaggio  e,  nell’ipotesi  di  cui  alla  lettera  e),  la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una  delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella  medesima  lettera e). Tale comunicazione e’ effettuata entro trenta giorni decorrenti:

    a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma  1,  lettere da a) a d);

    b) dall’annullamento, sospensione o  rinvio  del  corso  o  della procedura  selettiva,   della   manifestazione,   dell’iniziativa   o dell’evento, nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera e);

    c) dalla data prevista per la partenza, nell’ipotesi  di  cui  al comma 1, lettera f).

  • Cosa deve fare la compagnia aerea o il vettore una volta ricevuta la comunicazione del viaggiatore?

  3. Il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui  al comma 2, procede al rimborso del corrispettivo versato per il  titolo di viaggio ovvero all’emissione di un  voucher  di  pari  importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

  • Le regole valgono anche se il viaggio era stato acquistato tramite agenzia?

Sì.

  4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio  sia  stato  acquistato  per  il  tramite di un’agenzia di viaggio.

  • E posso chiedere il rimborso o il voucher anche nel caso di pacchetto turistico?

Sì.

[…]  In   caso   di   recesso, l’organizzatore puo’ offrire al viaggiatore un pacchetto  sostitutivo di qualita’ equivalente o superiore, puo’ procedere al  rimborso  nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell’articolo 41 del citato  decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, oppure puo’ emettere  un  voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo  pari  al rimborso spettante.

  6. In relazione alle ipotesi disciplinate dall’articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  il  rimborso puo’ essere effettuato anche mediante l’emissione di  un  voucher  di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

  7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il vettore procede  al  rimborso del  corrispettivo  versato  per  il  titolo  di  viaggio  in  favore dell’organizzatore ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

  8. Le disposizioni di cui al presente  articolo  costituiscono,  ai sensi dell’articolo 17 della legge del  31  maggio  1995,  n.  218  e dell’articolo 9 del  regolamento  (CE)  n.  593/2008  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008,  norme  di  applicazione necessaria.

  • Le disposizioni si applicano anche alle gite scolastiche?

Sì.

  9. Alla sospensione dei viaggi ed iniziative d’istruzione  disposta dal 23 febbraio al 15 marzo  ai  sensi  degli  articoli  1  e  2  del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dei conseguenti provvedimenti attuativi, si applica quanto previsto dall’articolo 41, comma 4,  del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine  al  diritto  di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del  pacchetto  di  viaggio nonche’ l’articolo 1463 del codice civile. Il  rimborso  puo’  essere effettuato anche mediante l’emissione di un voucher di  pari  importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

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