Il contratto di locazione

Il contratto di locazione

La locazione è definita all’art. 1571 del Codice Civile come quel contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.

Il nostro Studio si occupa prevalentemente della redazione di contratti di locazione immobiliare (abitativo a canone libero, abitativo a canone concordato, commerciale, transitorio, per studenti universitari, etc…) in ogni sua fase, dallo studio della tipologia contrattuale più adatta al caso concreto, alla stesura del contratto, alla redazione dell’APE (si rimanda alla sezione specifica), sino alla fase di registrazione del contratto – in collaborazione con professionisti a ciò abilitati.

Ci occupiamo poi dell’assistenza anche per quanto riguarda le modifiche al contratto di locazione (subentro nuovo inquilino, disdetta, etc…), fino alla risoluzione consensuale del rapporto locativo.

Il contratto di locazione, abitativo o non abitativo, tuttavia, può rendere necessaria l’assistenza di un legale anche nella sua fase “patologica”, ossia quando si verifichi il mancato pagamento del canone di locazione, delle spese (ad esempio, oneri condominiali), oppure quando venga inviata dal conduttore o dal locatore disdetta, senza che a ciò segua spontanea restituzione dell’immobile locato.

Solitamente, quando si verifica la morosità del conduttore si procede con alcune fasi:

  • Redazione di sollecito di pagamento.
  • In assenza di pagamento del conduttore o di piano di rientro per le somme insolute, il locatore può, ove sussistano i presupposti, agire giudizialmente con la procedura più opportuna (sfratto per morosità, sfratto per finita locazione, ricorso ex art. 447 bis, etc.).
  • L’avvocato redigerà l’atto più idoneo che verrà notificato al conduttore ed il procedimento iscritto al ruolo presso l’ufficio giudiziario competente.
  • Tali procedure, nella stragrande maggioranza dei casi, avvengono telematicamente.
  • A Bologna, in particolare, si utilizza maggiormente lo strumento della Consolle dell’Avvocato, che consente di potere depositare gli atti, ricevere gli stessi e provvedere a comunicazioni e notificazioni digitalmente.
  • Tali strumenti, in alcuni casi obbligatori per legge, in altri mere facoltà, ove privilegiati – come nel caso del nostro Studio – consentono di poter procedere in modo più celere ed economico, a vantaggio del cliente.
  •  La fase successiva riguarderà l’assistenza in udienza e la redazione degli atti interni al procedimento.
  • Una volta ottenuto l’atto conclusivo (sentenza, ordinanza di convalida), si aprirà una seconda fase, esecutiva, volta ad ottenere, in mancanza di adempimento spontaneo da parte del conduttore,
  • 1) il pagamento delle somme insolute (pignoramento presso terzi, pignoramento mobiliare, pignoramento immobiliare, iscrizione di ipoteca su decreto ingiuntivo);
  •  2) la liberazione dell’immobile (esecuzione forzata per rilascio).
  • Si evidenzia che, qualora le parti siano disponibili in tal senso, l’avvocato è sempre pronto a lavorare per una soluzione stragiudiziale che preveda l’accordo tra proprietario ed inquilino, riducendo in tal modo costi e tempi di risoluzione della controversia.

 

Si ricorda che tale pagina ha mero carattere informativo e generale. Qualora invece si necessiti di parere, consulenza o assistenza del professionista è possibile inviare un’e-mail all’indirizzo carla@studiovoria.it oppure scrivere direttamente nel form contatti del sito.