Immobile pignorato e affidato al custode: chi potrà validamente presenziare e votare alle assemblee condominiali?
Su questo si è pronunciata la Corte di Cassazione con una ordinanza dello scorso 19 ottobre.
Il fatto.
Un condomino proprietario di un immobile pignorato e già sottoposto a custodia aveva votato in nell’assemblea condominiale dello stabile in cui il bene esecutato si trovava.
Voto valido?
La Corte di Cassazione ha ritenuto valido il voto del condomino in quanto qualora il giudice non lo stabilisca espressamente, il custode non ha il compito di partecipare alle assemblee di condominio.
Il custode, infatti, è un ausiliario del giudice con il compito di amministrare e gestire il bene pignorato, ma “previa autorizzazione del giudice”. Se il giudice nulla dispone, il custode non può partecipare, e quindi votare, alle assemblee.
Valido quindi il voto del condomino esecutato.
(Cassazione, ordinanza n. 29070/2023)
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