Come è noto, al coniuge divorziato titolare di assegno spetta una quota del TFR dell’ex.
Ma come si calcola?
La Corte di Cassazione è tornata di recente sul punto.
La ex moglie – ricorrente- si era infatti rivolta al giudice sostenendo che la questione dibattuta fosse se il calcolo della quota di TFR spettante al coniuge divorziato dovesse essere eseguito sull’importo netto o sull’importo lordo spettante e che la Corte d’Appello competente avesse errato nella propria decisione perché, pur avendo stabilito che tale quota dovesse essere calcolata sull’importo netto, aveva poi confermato il calcolo eseguito dal Tribunale che, invece, era stato sviluppato sull’importo lordo.
I giudici della Cassazione hanno accolto il ricorso sostenendo che fosse fondato.
Hanno infatti affermato il seguente principio: “La quota del trattamento di fine rapporto dell’altro coniuge, riconosciuta dalla Legge 898/1970 art. 12 bis, a quello titolare dell’assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze, deve liquidarsi sulla base di quanto dal primo riscosso, per tale causale, al netto delle imposte, altrimenti trovandosi lo stesso a doverla corrispondere in relazione ad un importo da lui non percepito siccome gravato dal carico fiscale.”
In conclusione, quindi la quota spettante all’ex coniuge si calcola sull’importo netto del trattamento di fine rapporto.
(Cassazione, Ord., (data ud. 24/02/2023) 07/03/2023, n. 6811)