L’amministratore di condominio non può essere chiamato a rispondere, solo in virtù della sua carica, per la violazione del regolamento comunale sui rifiuti urbani.
Ciò è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 4561 del 14 febbraio 2023.
Si è infatti precisato che ” l’amministratore di condominio svolge l’incarico, riconducibile alla figura del mandato (art. 1129, comma 15, c.c.), di gestione ed amministrazione dei beni comuni, oltre che di tenuta della contabilità (art. 1130 c.c.), e nell’ambito solo di tali attribuzioni ha la rappresentanza dei condomini verso l’esterno (art. 1131 c.c.). Ciò comporta che l’amministratore di condominio può essere chiamato a responsabilità diretta, per avere materialmente concorso, con atti o comportamenti, alla commissione delle infrazioni”.