Con una ordinanza pubblicata il 22 dicembre 2022 la Corte di Cassazione ha escluso che il licenziamento causato da un comportamento volontario della ex moglie costituisse un valido motivo per revocare l’assegno divorzile.
Il caso.
La ex moglie era stata licenziata per a seguito di vari comportamenti illeciti, integranti gli estremi di reato, per i quali era stata pronunciata sentenza di condanna penale. Il marito aveva pertanto chiesto ai giudici di revocare l’assegno divorzile a suo carico poichè la situazione di difficoltà economica era stata causata da un comportamento volontario della donna.
La decisione dei giudici.
La Corte ha osservato anzitutto che con la celebre sentenza a sezioni unite n. 18287/2018, “nell’affermare che l’assegno di divorzio ha (in pari misura) anche natura compensativa e perequativa, ne ha comunque ribadito la funzione assistenziale, richiedendosi, a tal fine, l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi e l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive”.
E ancora “ove tali condizioni non sussistessero al momento della pronuncia della sentenza di divorzio, nel caso in cui, successivamente, uno degli ex coniugi – sul rilievo di essere rimasto disoccupato ed incapace di provvedere al proprio sostentamento – deduca, in sede di modifica delle condizioni di divorzio, essersi verificata una situazione nuova, idonea a modificare l’originario assetto reddituale e patrimoniale e a giustificare il riconoscimento dell’assegno divorzile, il giudice è chiamato ad accertarne la loro eventuale sopravvenienza”.
Nel caso in esame i giudici della corte d’appello avevano accertato che, rispetto al momento in cui era stata pronunciata la sentenza di divorzio, la situazione di fatto della donna era cambiata in modo tale da riconoscerle l’assegno divorzile. Ciò era dovuto sia al licenziamento e alla difficoltà nel reperire una nuova occupazione a quasi sessant’anni di età, sia alle sue condizioni di salute, in quanto era invalida civile al 60%. In questo caso pertanto, a parere dei giudici, sussisteva una situazione in cui non solo i mezzi della donna erano inadeguati, ma era altresì impossibilitata a procurarseli per ragioni oggettive.
Confermato quindi l’assegno divorzile a favore della moglie.
(Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 04/11/2022) 22/12/2022, n. 37577)