Con la sentenza n. 209 del 13 ottobre scorso la Corte Costituzionale aveva sancito che “è incostituzionale la normativa IMU che non consente a entrambi i coniugi la fruizione dell’esenzione IMU prima casa sui rispettivi immobili ove gli stessi risiedano e vivano stabilmente e singolarmente, avendovi fissato la propria abitazione principale disgiunta rispetto all’altro coniuge”.
A parere dei giudici infatti, l’attuale contesto caratterizzato dall’aumento della mobilità nel mercato del lavoro e dallo sviluppo dei trasporti, della tecnologia ed anche dell’evoluzione sociale e dei costumi, vede sempre più frequentemente persone unite in matrimonio o civilmente concordare di vivere separatamente in luoghi diversi, per poi ricongiungersi, ad esempio, soltanto durante il fine settimana.
In casi come questo è necessario ritenere sussistenti i requisiti della residenza e dimora abituale presso un determinato immobile ai fini dell’esenzione IMU. Diversamente, sarebbe discriminatorio per i coniugati o uniti civilmente rispetto a chi invece sia meramente convivente di fatto o singolo e, per questo, abbia sempre beneficiato dell’esenzione prima casa.
Non può certamente evocarsi quindi l’obbligo dei coniugi di coabitazione sancito dall’art. 143 c.c. in quanto, una giusta causa o una concorde volontà di ordine diverso dei coniugi, non impedisce loro di avere residenze diverse.
A conferma di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale è intervenuta di recente la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia che con la sentenza n. 242/2022 ha ribadito che è possibile beneficiare 2 volte dell’esenzione Imu per i coniugi che hanno fissato la residenza in immobili diversi, a prescindere dal fatto che siano ubicati nello stesso Comune o in Comuni differenti.
(Corte Costituzionale, sentenza n. 209/2022; Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia, sentenza n. 242/2022)