Il difensore può partecipare alla mediazione sostituendo la parte rappresentata?
Come spesso accade nei quesiti giuridici la risposta corretta è: dipende.
Vediamo quando è possibile per il cliente diretto interessato non partecipare personalmente all’incontro di mediazione, senza incorrere in sanzioni come l’improcedibilità del giudizio successivo – in caso di mediazione obbligatoria.
Per far questo ci è utile la recente pronuncia della Corte d’Appello di Napoli la quale, ribadendo un orientamento già consolidato della Cassazione, ha risposto al quesito (Corte d’Appello di Napoli, sent. 3843/2022).
Il difensore può validamente partecipare alla mediazione sostituendo la parte personalmente a condizione che egli abbia procura sostanziale che gli conferisca tale potere di partecipare e conciliare.
Attenzione però: la procura di cui si parla non è la stessa che il cliente conferisce all’avvocato e che il professionista stesso autentica. Il potere di autentica del difensore infatti è escluso per questa particolare tipologia di procura.
In conclusione è quindi necessaria la procura notarile (si veda anche Cass. 8473/2019; Trib. Milano, I sez. 14/01/2021; Trib. Torino, VIII sez. 14/01/2021 n. 120).