La durata della convivenza prematrimoniale si computa ai fini della determinazione dell’assegno divorzile?
La questione è stata rimessa al presidente della prima sezione con l’ordinanza interlocutoria n. 30671/2022. La Corte d’Appello di Bologna infatti, nel decidere l’ammontare del mantenimento dovuto dall’ex marito, aveva preso in considerazione la sola durata del matrimonio, mentre aveva del tutto ignorato il periodo di convivenza more uxorio che aveva preceduto la celebrazione delle nozze.
Si legge dell’ordinanza della prima sezione della Cassazione, innanzi la quale la sentenza dei giudici felsinei è stata impugnata:
“Il giudice del merito si è attenuto al dato letterale della prescrizione normativa (durata del matrimonio) senza dare rilievo alcuno al periodo antecedente al formale coniugio, protrattosi per sette anni e caratterizzato da una stabilità affettiva oltre che dall’assunzione spontanea di reciproci obblighi di assistenza.
La convivenza prematrimoniale è un fenomeno di costume che è sempre più radicato nei comportamenti della nostra società cui si affianca un accresciuto riconoscimento – nei dati statistici e nella percezione delle persone – dei legami di fatto intesi come formazioni familiari e sociali di tendenziale pari dignità rispetto a quelle matrimoniali.
Da questo punto di vista il riconoscimento di una certa sostanziale identità, dal punto di vista della dignità sociale, tra i due fenomeni di aggregazione affettiva, sotto alcuni punti di vista (non certo per tutti) rende meno coerente il mantenimento di una distinzione fra la durata legale del matrimonio e quella della convivenza”.
A parere della prima sezione è quindi necessario valutare la questione definita di “particolare importanza”. Per questo motivo è stata rimessa al Primo Presidente della Corte di Cassazione per valutare la possibile assegnazione alle sezioni unite affinché risolvano la controversia.
Seguiremo gli sviluppi giurisprudenziali della vicenda.