È stato oggetto di un recente provvedimento del Tar dell’Emilia Romagna il caso della madre di una minore che si è vista negare dal prefetto l’aggiunta del proprio cognome a quello paterno.
Secondo la prefettura, infatti, la mancanza del consenso del padre era determinante.
La madre, la quale aveva nel frattempo ottenuto l’affidamento esclusivo della figlia, ha impugnato il provvedimento prefettizio contestandone l’illegittimità.
Ed il TAR le ha dato ragione.
Secondo i giudici, infatti, il fatto che il Tribunale avesse disposto l’affido esclusivo a favore della madre dimostrava l’incapacità del papà di assumere decisioni nell’interesse della figlia.
Non solo.
Si è poi fatto riferimento all’evoluzione giurisprudenziale in materia di cognome ed in particolare alla sentenza della Corte Costituzionale del 2016 che, oltre a dichiarare l’illegittimità costituzionale delle norme che impedivano ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli anche il cognome materno, aveva sollecitato un intervento del legislatore.
Inoltre, la recente sentenza dei giudici di legittimità dell’11 febbraio scorso ha sollevato la questione di legittimità proprio dell’art. 262 primo comma del codice civile, nella parte in cui in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l’acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori.
Secondo il TAR quindi, anche nell’ambito del caso concreto in decisione, la normativa amministrativa sul mutamento del cognome deve tenere conto dei principi evidenziati dalla Corte Costituzionale, come la parità di trattamento dei coniugi ed il diritto all’identità personale del minore.
Pertanto, poiché la responsabilità genitoriale del papà nel caso concreto era fortemente menomata dall’affido esclusivo rafforzato, i giudici hanno ritenuto che non fosse necessario il consenso dell’uomo all’aggiunta del cognome materno.
TAR Emilia Romagna, 13 ottobre 2021