È necessario il consenso dell’assemblea di condominio per l’installazione di un ascensore al fine di eliminare le barriere architettoniche?
Sulla questione si è pronunciato di recente il Consiglio di Stato.
I giudici hanno stabilito che non è necessaria una delibera assembleare per installare l’ascensore in condominio.
Si tratta infatti opere realizzabili su iniziativa del singolo condomino, ai sensi questa volta dell’art. 1102 c.c.
Gli interventi edili per eliminare le barriere architettoniche, infatti, sono fondamentali per la vivibilità dell’appartamento.
Per questo motivo, nel valutare se un intervento di installazione di un ascensore nel vano scala sia legittimo o meno si deve tenere conto del principio di solidarietà secondo il quale la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implica di per sé il contemperamento, al fine dell’ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali, di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili.
L’ascensore, pertanto, poiché è un’opera destinata a superare le barriere architettoniche può essere installata con i costi a carico interamente del singolo disabile e senza il consenso degli altri condomini, con gli nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 1102 c.c. sull’utilizzo delle cose comuni.
Ciò significa anche che l’installazione dell’ascensore e quindi la modifica alle parti comuni del condominio non può essere impedita dalle disposizioni del regolamento di condominio che la subordini ad una espressa autorizzazione degli altri condomini (come stabilito dalla Cassazione nel 2018).
Ma è necessario che vi sia un portatore di handicap nello stabile per poter procedere con l’intervento di eliminazione delle barriere architettoniche?
No. La legge 13/1989 sul tema non prevede nulla in proposito.
In secondo luogo i giudici hanno stabilito che hanno diritto a beneficiare dell’abbattimento o della riduzione delle barriere architettoniche, non sono solo i mutilati ed invalidi civili, ma tutti coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea.
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 9 marzo 2020, 1682